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Firma digitale ed elezioni: la sentenza della Corte Costituzionale

Autore: Alessandra Caraffa
Data: 14 Aprile 2025
Tempo di lettura: 4 min

Firma digitale ed elezioni: la sentenza della Corte Costituzionale

Con una storica pronuncia, la Corte Costituzionale estende l'uso della firma digitale in ambito elettorale

Una recente sentenza della Corte Costituzionale estende l’uso della firma digitale in ambito elettorale. I cittadini disabili che non possono apporre una firma autografa, o sono nelle condizioni di esercitare il voto domiciliare, potranno sottoscrivere le liste elettorali utilizzando la firma elettronica qualificata. 

La tutela della dignità umana, secondo la Corte, si mette in pratica anche prevedendo l’uso di questi nuovi strumenti tecnologici per accrescere le possibilità di partecipazione delle persone con disabilità. Vietare loro di firmare a distanza, si legge nella sentenza, significherebbe rendere “inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività”.

La firma digitale per la sottoscrizione delle liste elettorali: il caso

La vicenda nasce grazie al ricorso di un cittadino disabile che si è visto negare la possibilità di sottoscrivere una lista elettorale usando la firma digitale. Il ricorrente, affetto da una grave malattia che gli impedisce di apporre una firma autografa, avrebbe voluto firmare per una lista di candidati al Consiglio regionale della Regione Lazio utilizzando la firma digitale, che può usare in autonomia. 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale, però, esclude dal suo ambito di applicazione tutte le funzioni relative alle consultazioni elettorali. Perciò, nel contesto elettorale, non vi è l’equiparazione di firma digitale e firma autografa. È in forza di tale interpretazione che l’utilizzo della firma digitale non venne autorizzato durante le elezioni politiche del 2022. Ed è per lo stesso motivo che il cittadino ricorrente si vide negata la possibilità di partecipare alle consultazioni regionali servendosi della firma digitale.

Così, affiancato dall’Associazione Luca Coscioni e dall’organizzazione politica Referendum e Democrazia, il cittadino ha denunciato la vicenda alla Corte Costituzionale, richiedendo di “accertare e dichiarare il diritto di sottoscrivere con la propria firma digitale una lista di candidati alle elezioni del Consiglio regionale” e di cessare la condotta discriminatoria che gli ha impedito di partecipare alla vita democratica del Paese.

La sentenza della Corte Costituzionale sulla firma digitale

La Sentenza della Corte Costituzionale relativa alla vicenda è stata depositata il 23 gennaio 2025. Nella sua decisione, la Corte dichiara illegittimi due articoli di legge, uno della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 recante le norme per la elezione dei Consigli regionali, e uno del Codice dell’Amministrazione Digitale, il testo unico che regola l’uso di strumenti informatici nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

Tali articoli, si legge nella Sentenza, sono illegittimi “nella parte in cui non prevedono per l’elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere una lista di candidati per le elezioni”.

Impedendo l’uso della firma digitale, infatti, lo stesso ordinamento giuridico che dovrebbe rimuovere gli ostacoli che impediscono l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, introduce esso stesso “un aggravio né necessario, né proporzionato rispetto all’esigenza di verificare l’autenticità e la genuinità della sottoscrizione della lista di candidati, parimenti conseguibile consentendo all’elettore con disabilità di utilizzare la modalità elettronica per sostenere la lista di candidati”.

Le motivazioni della Sentenza: l’Articolo 3 della Costituzione

Secondo i giudici della Consulta, precludere l’uso della firma digitale a chi non può apporre una firma autografa è contrario all’Articolo 3 della Costituzione, che garantisce pari dignità sociale ai cittadini e affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che “impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 

La dignità umana, si legge nella Sentenza, “è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività”.

In sostanza, impedire l’uso della firma digitale a una persona che può utilizzare senza problemi le nuove tecnologie ma non può apporre una firma autografa contravviene ai compiti della Repubblica sanciti dalla Costituzione, poiché significa creare un ostacolo al libero sviluppo della personalità dei cittadini e alla loro partecipazione alla vita democratica

Perciò la pronuncia della Corte è stata da più parti definita storica: quello che nella Sentenza viene riferito alla sottoscrizione delle liste elettorali per le elezioni regionali potrebbe essere presto esteso ad altri contesti di partecipazione democratica.

Una Sentenza storica per la firma digitale in ambito elettorale

Come abbiamo visto, la vicenda che ha portato alla pronuncia della Corte Costituzionale nasce dal fatto che il CAD esclude in maniera esplicita l’equiparazione tra firma digitale e firma autografa in ambito elettorale. Da qui l’impedimento a usare lo strumento digitale per la sottoscrizione delle liste dei candidati alle elezioni. 

Nel 2017 si tentò di far cadere questo divieto con la legge 3 novembre 2017, n. 165, che prevedeva di introdurre in via sperimentale la raccolta firme in modalità digitale. Il decreto attuativo che avrebbe dovuto definire i dettagli della misura, però, non è mai stato emanato.

D’altro canto, la firma digitale si può già da tempo usare per sottoscrivere iniziative legislative popolari e referendum: una possibilità introdotta formalmente dalla Legge di Bilancio 2021, che ha istituito un fondo ad hoc “destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali” per referendum e iniziative popolari. La piattaforma, che permette di sottoscrivere le diverse iniziative con SPID, è attiva dal 25 luglio dello scorso anno.

Come scrive la Consulta nella Sentenza, “ormai da tempo l’ordinamento riconosce le potenzialità dell’utilizzo delle nuove tecnologie digitali anche nell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche”. Perciò non si esclude che in futuro il legislatore possa prevedere un generale superamento del divieto derivante dall’art. 2, comma 6, CAD. “In un contesto caratterizzato dalla crescente disaffezione all’esercizio del diritto di voto”, sottolineano i giudici, “le indubbie facilitazioni che potrebbero essere garantite dall’applicazione della tecnologia digitale stanno progressivamente ponendosi all’attenzione delle istituzioni europee e nazionali”. La Legge, insomma, deve adeguarsi alle nuove tecnologie. Soprattutto se consentono di eliminare gli ostacoli alla partecipazione alla vita democratica del Paese.

 

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Firma digitale: cosa dice la Sentenza della Corte Costituzionale

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