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La Firma Digitale nel Processo Civile

Autore: Alessandra Caraffa
Data: 03 Gennaio 2022
Tempo di lettura: 4 min

La Firma Digitale nel Processo Civile

Il processo civile telematico e la firma digitale degli atti da depositare: CAdES e PAdES

Complice la crisi sanitaria da Covid-19, il processo di digitalizzazione dei servizi essenziali rivolti ai cittadini ha subito una certa accelerazione, il più delle volte contraendo lievemente i tempi rispetto a quanto previsto dall’impianto normativo dettato dalle linee guida dell’AgiD - l’Agenzia per l’Italia Digitale

Ciò è stato vero in particolare per alcuni specifici settori della vita sociale, tra cui quello dei processi civili: tra Aprile e Giugno 2021 una udienza su 4 è stata condotta in remoto, facendo registrare un importante aumento generale delle udienze in videoconferenza - che in alcune regioni italiane ha superato il +12%.

La digitalizzazione del processo civile

La digitalizzazione dei processi è un fenomeno avviato da anni, che presenta uno scenario piuttosto variegato: se infatti il processo telematico si svolge ormai esclusivamente per via telematica, e per alcuni procedimenti è obbligatorio il deposito degli atti in formato digitale, la Cassazione ha soltanto durante la pandemia ammesso il deposito di atti e provvedimenti in via telematica.

Ad oggi l’ordinamento italiano prevede ancora per tutti i procedimenti l’opzione del deposito cartaceo, eppure i dati in materia di processi mostrano un netto avanzamento dell’opzione digitale: nel secondo trimestre 2021 nelle regioni del nord-est oltre il 53% delle udienze si è svolto in modalità remota, e anche al sud si registra un aumento superiore al 5% per quanto riguarda l’incidenza delle udienze in teleconferenza

In particolare, le misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria nel settore della giustizia hanno coinvolto il deposito degli atti processuali nell’ambito di diversi procedimenti, dalla separazione consensuale dei coniugi in ambito civile fino al processo penale. 

Il formato digitale degli atti processuali

Gli atti processuali sono tutti quei documenti che, a partire dall’atto iniziale della citazione in giudizio fino alla sentenza del giudice, costituiscono il corpo del processo civile. 

Nel processo civile telematico, gli atti processuali vanno depositati in formato digitale, secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale n.44 del 21 Febbraio 2011 e dal provvedimento della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia del 16 Aprile 2014.

Il CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), inoltre, stabilisce le norme sulla validità probatoria dei documenti informatici e le specifiche tecniche della firma digitale. In breve, un documento che si intenda depositare come atto processuale nell’ambito di un procedimento civile, deve essere:

  • in formato PDF;
  • privo di elementi attivi - come macro, link o codici eseguibili;
  • ottenuto da un documento testuale senza restrizioni per selezione e copia di parti, ovverosia non è ammessa la scansione per immagini, neanche di documenti testuali;
  • firmato digitalmente - quindi il formato finale del file sarà .pdf.p7m.

La busta telematica non può superare i 30MB, e l’atto processuale deve essere corredato da un file contenente le informazioni strutturate e le informazioni di iscrizione a ruolo, che va nominato DatiAtto.xml e sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata. 

Nel caso in cui si proceda con la compressione dei file, allora il documento andrà firmato digitalmente soltanto dopo la compressione.

La firma digitale nel Processo Civile

La firma digitale è quindi un prerequisito essenziale, se si ha necessità di depositare degli atti processuali in via telematica. Gli atti processuali vanno firmati secondo una modalità di apposizione del tipo “firme multiple indipendenti”, che consente a diversi soggetti di siglare digitalmente lo stesso documento. In questo processo di firma, detto anche parallelo, l’ordine delle firme non è significativo e non altera la validità della busta crittografica.

È possibile firmare un documento informatico da depositare in Tribunale con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna; il certificato di firma va inserito nella busta crittografica contenente il file originale.

La normativa, in questo, non fa distinzioni di sorta tra firme PAdES e CAdES, con l’unica evidente differenziazione ravvisabile nell’estensione del file della busta crittografica, che nel caso di firma CAdES sarà .P7M. 

La differenza tra CAdES e PAdES

Esistono diversi tipi di firma digitale: quanto a quelle utilizzabili per siglare gli atti processuali nell’ambito per processo civile telematico, prendiamo in esame esclusivamente quelle citate dalla normativa, ovvero la firma elettronica qualificata e la firma digitale.

Entrambe presentano generalmente un dispositivo associato, che sia un lettore di smart card o un token. La differenza è che mentre nella firma elettronica qualificata l’identità del cittadino è confermata dal possesso fisico del supporto utilizzato per l’apposizione della firma, nella firma digitale il dispositivo di sicurezza è costituito da un sistema asimmetrico di chiavi crittografiche. 

Nell’ambito delle firme digitali, esiste poi un’ulteriore suddivisione: è quella tra firme CAdES, PAdES e XAdES. Mentre l’ultimo è uno standard di firma basato sul formato XML, non particolarmente utile ai fini della digitalizzazione del processo civile, CAdES e PAdES meritano un breve approfondimento.

Firma digitale CAdES

CAdES sta per CMS Advanced Electronic Signatures: le firme di questo tipo consentono di siglare ogni tipo di documento, inclusi i file con estensione diversa dal PDF. Quando si firma digitalmente con firma CAdES un documento, viene automaticamente generata una busta crittografica contenente il file originale, che verrà rinominato con l’aggiunta della nuova estensione P7M.

Per visualizzare il documento firmato, o per verificare una firma digitale CAdES, è necessario disporre di un apposito software dedicato, come ArubaSign, Dike GoSign, etc. 

Firma digitale PAdES

PAdES è l’acronimo per PDF Advanced Electronic Signatures, ed indica un tipo di firma digitale che può essere apposta esclusivamente su file in formato PDF. Un documento firmato con firma PAdES genera altresì una busta crittografica, ma questa avrà estensione ancora PDF. Per visualizzare il file originale, in questo caso, non è necessario disporre di software ulteriori a quelli normalmente utilizzati per la lettura dei file PDF.

Quale firma usare per il processo civile telematico?

Nel processo civile telematico è possibile sottoscrivere i documenti indifferentemente con firma PAdES o CAdES: per il diritto europeo le firme PAdES e CAdES sono da considerarsi equivalenti e da riconoscersi a tutti gli effetti valide in tutti i Paesi dell’Unione Europea, nei termini indicati nel Regolamento eIDAS (Reg. Ue n. 910/2014). 

Per quanto riguarda la normativa italiana, i documenti ufficiali dell’Agenzia per l’Italia Digitale confermano l’equivalenza dei due tipi di firma, così come anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 10266 del 27 Aprile 2018.

Non c’è quindi alcun dubbio che, stante l’assenza di modifiche ai regolamenti oggi in vigore, gli atti processuali possano essere firmati con firma elettronica qualificata oppure con firma digitale, nelle sue declinazioni più utilizzate CAdES e PAdES.

 

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Il processo civile telematico e la firma digitale

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