Categorie Blog
Prodotti consigliati

Aruba Key CNS

La firma digitale Aruba KEY CNS è il dispositivo di firma Aruba portatile ed estremamente maneggevole. 

Acquista

Smart Card CNS Aruba

Smart Card CNS, la Firma Digitale Aruba su Card, firmare qualsiasi documento informatico per accedere rapidamente a tutti i siti della PA. 

Acquista
Dike Go Sign

Scarica Gratuitamente la nuova versione del Software per la firma digitale InfoCert, Dike GoSign.

Leggi di più
Firma Digitale per la Pubblica Amministrazione PA

Sei un Comune oppure un Ente della Pubblica Amministrazione? Scopri le nostre offerte sul portale della PA Acquisti in rete!

Approfondisci
Procedura di riconoscimento necessaria per l'emissione della firma digitale Nota

Scopri la procedura di riconoscimento necessaria per ricevere una volta acquistata la firma digitale.

Leggi di più
GUIDE E FAQ

Hai dei dubbi? Cerca le risposte alle tue domande sulla firma digitale nella sezione Guide e Faq

Vai alle sezione

Processo civile telematico: firme digitali PAdES e CAdES, equivalenti

Autore: Luca Scuriatti
Data: 10 Maggio 2018

Processo civile telematico: firme digitali PAdES e CAdES, equivalenti

Corte di Cassazione - sez. unite civili - sentenza n. 10266 del 27-04-2018

Nel processo civile telematico, i documenti possono essere sottoscritti, indifferentemente, con firma digitale PAdES o CAdES. E’ questo, in sintesi, il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 10266 del 27 aprile 2018, in un procedimento di opposizione all’esecuzione.
Equivalenza, secondo la normativa europea e nazionale

Ciò è innanzitutto previsto – specificano gli Ermellini – nel diritto dell’Unione europea, per cui le firme digitali di tipo CAdES o CMS, oppure di tipo PAdES o PDF sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri dell’Unione, senza eccezione alcuna. In altri termini, al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale Ue, sono stati adottati degli standards europei, mediante il c.d. Regolamento eIDAS (Reg. Ue n. 910/2014) e la conseguenziale decisione esecutiva (Comm. Ue 2015/1506), che per l’appunto impongono a tutti gli Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte ai documenti secondo determinati formati, tra cui figurano sia quello CAdES che quello PAdES.

Passando alla realtà nazionale, secondo i documenti ufficiali dell’Agenzia per l’Italia Digitale, la firma digitale è il risultato di una procedura informatica – validazione – che garantisce l’autenticità ed integrità dei documenti informatici. Dopo aver fornito precisazioni circa i formati di firma CAdES e PAdES, la stessa Agenzia certifica la piena equivalenza degli stessi. A conferma di ciò, anche la normativa sul processo civile telematico, ed in particolare il Decreto dirigenziale 16 aprile 2014, contenente le Specifiche tecniche di cui all’art. 34 D.m. n. 44 del 21 febbraio 2011.

Per concludere, può escludersi che le disposizioni tecniche attualmente vigenti comportino in via esclusiva l’uso della firma digitale in formato CAdES, rispetto alla firma digitale in formato PAdES. Né sono ravvisabili elementi, in dottrina e giurisprudenza, tali da poter ritenere che solo la firma CAdES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto Ue e la normativa interna, si ribadisce, certificano l’equivalenza tra le due firme digitali, anche quanto alla loro ammissione nell’ordinamento, sebbene con differenti estensioni, .p7m l’una e .pdf l’altra.

Processo civile telematico: firme digitali PAdES e CAdES

Post ed Articoli Correlati