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Vai alle sezioneIniziano le Sanzioni per gli Avvocati senza Posta Elettronica Certificata
Decreto legge 179/2012 convertito dalla legge 221/2012
Seguendo un estratto introdotto dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (su «Guida al Diritto» n. 45/2012, pag. 18) convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 18 dicembre 2012 n. 294) con uno dei tanti rebus calati dalla legge di stabilità 24 dicembre 2012 n. 228 (pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 29 dicembre 2012 n. 302).
Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (Dl 179/2012, articolo 16) - Va in primo luogo osservato che a seguito di ripetuti ritocchi (articolo 25 della legge 12 novembre 2011 n. 183, su «Guida al Diritto» n. 48/2011, pag. 10 e articolo 19 della legge 24 dicembre 2012 n. 228) la notifica regolata dall’articolo 149-bis del Cpc può essere effettuata dall’ufficiale giudiziario (o, come si vedrà, pure direttamente dall’avvocato) - se non è fatto espresso divieto dalla legge - a mezzo di posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia del documento cartaceo: in tal caso l’ufficiale giudiziario (o, come si vedrà, anche direttamente l’avvocato) trasmette copia informatica dell’atto sottoscritto con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
Utilizzo generalizzato della notifica a mezzo di posta elettronica - Viene così indicato dall’articolo 16 del Dl 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 che presupposto determinante perché possa venir dato luogo a tale sorta di notifica non è soltanto che l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risulti non soltanto esclusivamente dai pubblici elenchi, essendo sufficiente che tali elenchi siano comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
E dall’articolo 19 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato aggiuto al Dl 2012 n. 179 (appena convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221) al comma 12 che l’elenco formato dal ministero della Giustizia è consultabile esclusivamente, oltre che dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, anche dagli avvocati. Senza dilungarci su questo strampalato modo di legiferare, si tratta dunque di elenchi non accessibili a tutti, per evidenti motivi di privacy, ma soltanto a enti e soggetti che non possono farne a meno onde poter utilizzare questa forma di tecnologia avanzata, fra i quali l’importante aggiunta degli avvocati, i quali dovranno avvalersene non soltanto per la notifica fai-da-te, ma anche nel porgere all’ufficiale giudiziario l’atto da notificare, ed eventualmente anche per fornire indicazioni al cancelliere per le relative comunicazioni.
Questa notifica on line, il cui uso si prospetta d’ora in poi generalizzato, s’intende perfezionata ex articolo 149-bis del Cpc nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, comma 1, del Cpc, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, comma 2, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati.
Le comunicazoni di cancelleria - Col comma 4 dell’articolo 16 del Dl n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012 viene posta la regola generale che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. E a seguito dell’inserimento del comma 4 all’articolo 45 delle disposizioni di attuazione del Cpc (a opera della lettera d) del comma 3 dell’articolo 16 del Dl n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012) quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, il biglietto di cancelleria - contenente oltre al nome delle parti e agli altri consueti elementi anche il testo integrale del provvedimento comunicato - è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato e inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Dati sensibili - Dispone il successivo comma 5 dell’articolo 16 della Dl n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012 che se la notificazione o comunicazione contiene dati sensibili, è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 («Codice dell’amministrazione digitale», su «Guida al Diritto », dossier n. 8/2005, pag. 6). L’articolo 4, comma 1 del codice della privacy (Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, in dossier n. 8/2003 di «Guida al Diritto») sub lettera d) qualifica come sensibili i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Che succede ai renitenti - Il successivo comma 6 dell’articolo 16 del Dl n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012 precisa che le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto a istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario. Chi ha orecchie da intendere intenda: tutto ciò che segue attiene le parti costituite, cui le comunicazioni vengon dirette, e quindi in concreto gli avvocati. E a chi abbia trascorso anni o decenni nella professione forense non appare azzardata l’equazione: deposito in cancelleria uguale non conoscibilità; già, perché il destinatario dovrebbe andare ogni giorno a disturbare il cancelliere, chiedergli di rovistare in qualche cassetto dove questo tipo di atti viene nascosto alla rinfusa (c’è la privacy!) sperando che prima o poi l’atto a lui destinato salti fuori.
Ma non è certo questa l’unica conseguenza negativa per i “no-Pec” (per gli insofferenti alla posta elettronica certificata): per chi non si adegui a fornire l’indirizzo di posta elettronica all’articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 dopo il comma 1-bis è aggiunto dal comma 14 dell’articolo 16, in fine, il comma 1-ter, a norma del quale l’importo del diritto di copia, aumentato di ben dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile. E ancora non basta, neppure si dimentichi che già con le modifiche introdotte dalla manovra estiva (articolo 37 del Dl 6 luglio 2011 n. 98) e dalla successiva manovra di Ferragosto (Dl 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148) era stato disposto che il difensore indicasse - a modifica dell’articolo 125 del Cpc che, nell’atto introduttivo, o meglio di costituzione in giudizio (la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto) anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.
E non manca la sanzione per dissuadere eventuali difensori renitenti all’indicazione della propria situazione telematica e informatica: l’assoggettamento al pagamento della metà del contributo unificato dovuto per la controversia nella quale fosse riscontrata l’omissione. Nei casi di difesa personale della parte. E non se ne esce neppure nei processi nei quali viene ammessa la difesa personale: a norma del comma 7 dell’articolo 16 del Dl n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012 nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulti da pubblici elenchi, la stessa può indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tal caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. L’intera disposizione, con particolare riguardo ai richiami, così come formulati, non appare affatto chiara.
In concreto la parte potrebbe chiedere il favore di utilizzare un indirizzo di posta elettronica certificata a chi ne sia titolare e utilizzarla nei propri atti, e allora notifiche e comunicazioni le verranno effettuate a quell’indirizzo con le modalità di cui al richiamato comma 4, ovvero mediante deposito in cancelleria nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario ex comma 6, in concreto se l’indirizzo di posta elettronica certificata non prende il messaggio. Ma quest’indicazione dell’“indirizzo-amico” è obbligatoria o semplicemente facoltativa? Sembrerebbe preferibile la seconda soluzione, perché secondo la norma la parte “può” e quindi non deve indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata, qualora non lo abbia, e inoltre la norma richiama pure il comma 8 dell’articolo 16 in base al quale, come si vedrà, quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. A norma del richiamato terzo comma dell’articolo 136 del Cpc (Dl 6 luglio 2011 n. 98, Dl 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148) tutte le comunicazioni alle parti vanno effettuate mediante telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione o la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi: conseguentemente astruso si appalesa il richiamo così effettuato dal comma 8, almeno quanto alla posta elettronica, presupponendosi proprio che il destinatario non l’abbia indicata o non gli funzioni, forse si allude così alla possibilità alternativa di trasmissione a mezzo telefax, ovvero a un indirizzo di posta elettronica non certificata. A norma dei pure richiamati articoli 137 e seguenti del Cpc notifiche e comunicazioni si effettuano nei modi ordinari.
Ma rimane il dilemma se la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata costituisca «causa non imputabile al destinatario» per la parte che stia in giudizio personalmente: per chi non si adegui a fornire l’indirizzo di posta elettronica scatta cioè la sanzione del decuplo della spesa di copia? Si ricordi l’aggiunta disposta dal comma 14 dell’articolo 16 all’articolo 40 del testo unico delle spese di giustizia Dpr del 2002 n. 115: con l’aggiunta del comma 1-ter di cui si è detto dianzi. Sembra comunque che nel caso di mancata indicazione dell’indirizzo Pec non possa procedersi alla notifica mediante deposito dell’atto in cancelleria, non sussistendo per la parte che si difende da sé un obbligo in tal senso, come invece indicato a presupposto di questa procedura dal comma 6 dell’articolo 16, e quindi la notifica gli andrebbe effettuata a norma dei suindicati articoli 136, comma 3, e 137 e seguenti del Cpc.
Ma non rimane del tutto sciolto il dubbio che si tratti di «causa non imputabile al destinatario ». E la questione appare della massima importanza in particolare per l’applicabilità dello ius superveniens a opera dei cancellieri del giudice di pace. E non tanto per le cause ordinarie, pur essendo stata elevata la soglia della difesa personale a euro 1.000 dall’articolo 13 del decreto legge 22 dicembre 2011 n. 212, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 10 (si veda «Guida al Diritto» n. 12/2012, pag. 32): si tratta di ipotesi abbastanza rare, e ancor più raro è che la parte venga autorizzata dal giudice a difendersi personalmente sopra a quel limite.
Nelle opposizioni a ordinanza- ingiunzione - Il problema assume la massima importanza e non mancherà prevedibilmente di provocare ampia risonanza stante la moltitudine dei componenti la platea degli interessati, nei procedimenti di opposizione a ordinanza ingiunzione nei quali, così come confermato dal nuovo regime introdotto dall’articolo 6, comma 9, del Dlgs del 1° settembre 2011 n. 150 (sulla semplificazione dei riti, su «Guida al Diritto » n. 40/2011, pag. 10) la parte può stare in giudizio personalmente in primo grado. E la ricerca dell’indirizzo di posta elettronica certificata cui farsi trasmettere le comunicazioni non incoraggerà certo, in aggiunta a tutte le altre pastoie e ai costi del contributo unificato, la parte a intraprendere questa procedura, almeno per le contravvenzioni più lievi: meglio inghiottire il rospo e pagare entro i termini della misura ridotta. Non va però trascurato che gli uffici del giudice di pace si trovano già all’avanguardia nel campo dell’informatica con l’avvio del servizio internet Sigp, seppure ancora di scarso utilizzo, che consente la proposizione on line delle opposizioni a sanzioni amministrative, oltre che la pre-iscrizione dei ricorsi per ingiunzione (si veda la Circolare ministero della Giustizia 14 maggio 2010, in «Rivista delle Cancellerie », 2010, pag. 721).