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Firma Digitale ed Europa

Autore: Luca Scuriatti
Data: 07 Giugno 2012

Gli studenti potranno iscriversi online all’università in un altro paese senza fare inutili viaggi solo per gli adempimenti burocratici. Le imprese potranno partecipare ad appalti pubblici online in tutta l’Unione e potranno firmare, datare e sigillare elettronicamente le offerte senza stampare e inviare tramite corriere le numerose copie cartacee delle offerte. Tramite internet gli imprenditori potranno costituire una società in un altro paese dell’Unione europea e trasmettere online senza problemi le relazioni annuali. Chi ha bisogno di assistenza medica all’estero potrà consultare in tutta sicurezza la cartella clinica o autorizzare un medico a fare altrettanto. Solo qualche esempio, per comprendere la portata della proposta della Commissione Europea per consentire transazioni elettroniche transfrontaliere sicure in Europa.

“Occorre che i cittadini e le imprese – sostiene la vicepresidente della Commissione europea, Neelie Kroes – possano trattare nell’ambito di un mercato unico digitale senza frontiere, perché è questo il valore di internet. Anche la certezza del diritto e la fiducia sono essenziali e per questo occorre un regolamento più completo sulle firme elettroniche e sull’identificazione elettronica.

Questa proposta consente ai cittadini che dispongono di una eID di trarne il massimo vantaggio. Grazie al riconoscimento reciproco delle eID nazionali e alle norme comuni per i servizi fiduciari e le firme elettroniche, possiamo evitare una segmentazione di internet e dei servizi pubblici online in compartimenti nazionali e facilitare la vita di milioni di imprese e di un numero ancor maggiore di cittadini.”

 

Il regolamento proposto – dice la UE – garantirà che i cittadini e le imprese possano utilizzare i loro regimi nazionali di identificazione elettronica (eID) per accedere ai servizi pubblici negli altri paesi dell’UE in cui la eID è disponibile.

Crea inoltre un mercato interno per le firme elettroniche e i servizi fiduciari online connessi, che opereranno così attraverso le frontiere con il medesimo valore legale dei processi tradizionali su base cartacea.  Così si darà pieno effetto ai notevoli risparmi potenziali consentiti dagli appalti pubblici online.

La proposta rispetta pienamente sia i sistemi nazionali di identificazione esistenti che le preferenze degli Stati membri che non hanno un regime nazionale di identificazione. Inoltre, consente ai paesi che possiedono una eID di aderire al regime europeo o di rimanerne al di fuori. Uno Stato membro che ha notificato l’intenzione di aderire al regime paneuropeo deve offrire lo stesso accesso ai servizi pubblici via eID che già offre ai propri cittadini.

Il regolamento proposto invece:

  • non obbligherà gli Stati membri ad adottare – o i singoli a procurarsi – carte d’identità nazionali, carte d’identità elettroniche o altre soluzioni eID;
  • non introdurrà una eID europea o una banca dati europea di qualsiasi tipo;
  • non consentirà o richiederà la condivisione di informazioni personali con altri soggetti.

I due elementi del regolamento – identificazione elettronica e firme elettroniche – permetteranno di creare un quadro normativo affidabile per garantire interazioni elettroniche sicure e continue tra imprese, cittadini e autorità pubbliche, migliorando l’efficacia dei servizi online pubblici e privati, dell’eBusiness e del commercio elettronico in Europa.

L’approccio adottato per le firme elettroniche, basato sull’attuale direttiva in materia (Direttiva 1999/93/CE), ha portato un certo livello di armonizzazione alle prassi in uso in Europa.

    Tutti gli Stati membri dell’UE dispongono di quadri normativi per le firme elettroniche, che però divergono fra loro e rendono di fatto impossibile condurre transazioni elettroniche transfrontaliere. Lo stesso vale per i servizi fiduciari come l’orodatazione, i sigilli elettronici, il rilascio elettronico e l’autenticazione dei siti web, che non sono interoperabili a livello europeo. Di conseguenza il nuovo regolamento propone regole e prassi comuni per questi servizi.

Per la eID, il regolamento introduce la certezza giuridica attraverso il principio del riconoscimento e dell’accettazione reciproca, in base al quale gli Stati membri accettano le eID nazionali che sono state ufficialmente notificate alla Commissione. Gli Stati membri non hanno l’obbligo di registrare le loro eID nazionali, ma la Commissione auspica che decideranno di farlo.

La Commissione e gli Stati membri dell’UE hanno dimostrato che il riconoscimento reciproco transfrontaliero dell’identificazione elettronica funziona, attraverso il progetto STORK, che conta con la partecipazione di 17 Stati membri.
 

Firma Digitale ed Europa