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Vai alle sezioneComunica la Pec alla Camera di Commercio
Comunicare al Registro delle Imprese posta elettronica certificata (Pec) delle ditte individuali, vai su http://comunica.partnerpec.it e comunica la Pec alla CCIAA
La mancata comunicazione al registro delle imprese entro fine mese della posta elettronica certificata (Pec) delle ditte individuali, già attive al 18 dicembre 2012, comporta l'applicazione delle sanzioni da 103 a 1.032 euro, ridotte a un terzo se effettuata nei 30 giorni successivi.
A questa conclusione si arriva analizzando il parere del Consiglio di Stato del 10 aprile 2013, n. 1714/2013. Per le nuove società, se il registro imprese riceve una domanda di iscrizione senza indirizzo Pec, «sospende la domanda per tre mesi», in attesa della sua integrazione con la Pec, «in luogo dell'irrogazione della sanzione» dell'articolo 2630 del Codice civile. Se nei tre mesi non viene comunicata la Pec, il Consiglio di Stato ha esaminato tre possibili soluzioni: non iscrizione della società e applicazione della sanzione; iscrizione dell'impresa nel registro e non applicazione della sanzione; non iscrizione della società e non applicazione della sanzione.
Secondo il Consiglio di Stato, quest'ultima soluzione è oggi avvalorata dalla norma che dal 19 dicembre 2012 obbliga alla Pec anche le neo imprese individuali, per le quali la domanda di iscrizione "si intende non presentata", se non viene integrata con la Pec entro 45 giorni. Questo principio (non iscrizione e non sanzione) non vale per le società o ditte individuali già iscritte rispettivamente prima del 29 novembre 2008 o 19 dicembre 2012. In questi casi, si applicano le consuete sanzioni per le omesse comunicazioni obbligatorie al registro delle imprese, da 103 euro a 1.032 euro. Si arriva a questa conclusione anche basandosi sulle motivazioni del parere del Consiglio di Stato (seconda interpretazione), in quanto se non si applicasse la sanzione pecuniaria, per le imprese che non debbono presentare in futuro variazione dati al registro, la «persistente inosservanza dell'obbligo di comunicare l'indirizzo di Pec» non comporterebbe alcuna conseguenza.
Non si capisce come la circolare del ministero dello Sviluppo economico 24 aprile 2013, n. 3660/C, ritenga applicabile i chiarimenti del Consiglio di Stato alle società già attive prima del 29 novembre 2008, che non hanno provveduto a comunicare la Pec entro il 30 novembre 2011, quando invece il parere parla di «iscrizione dell'impresa nel registro» e non di iscrizione della pratica o della comunicazione nel registro.