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APE, dal 1 ottobre nuove regole semplificate con la firma digitale

Autore: Luca Scuriatti
Data: 30 Settembre 2015

APE, dal 1 ottobre nuove regole semplificate con la firma digitale

APE, dal 1 ottobre nuove regole per chi affitta, vende o ristruttura l’immobile.

A partire da domani la registrazione degli Attestati di prestazione energetica emessi dai soggetti certificatori avverrà esclusivamente con le modalità previste dall’art. 38 comma 2 del citato Decreto del Presidente della repubblica n. 445, ovvero prevedendone la sottoscrizione mediante firma digitale.


Si evidenzia anche che le nuove modalità di trasmissione previste dal Decreto legislativo n.192 modificato qualificano in modo diverso il documento inviato dal soggetto certificatore alla Amministrazione regionale competente, determinando l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 76 del citato DPR 445/2000.


Si deve quindi porre grande attenzione alla correttezza dei dati trasmessi, anche per quanto riguarda i dati catastali, il cui inserimento garantisce che esiste un solo Ape in corso di validità per ogni unità immobiliare identificata con i propri riferimenti

Dal 1 ottobre la certificazione energetica degli edifici cambia regole: dall’attestato unico alle sanzioni pecuniarie, dal nuovo annuncio pubblicitario alle classi energetiche, ecco tutti gli obblighi da rispettare in caso di ristrutturazione, vendita o locazione del nostro immobile.

Mancano meno di due giorni all’entrata in vigore delle nuove linee guida per l’Attestato di Prestazione Energetica. Una data, quella del 1 ottobre, che costruttori, certificatori e proprietari di case da vendere o affittare dovrebbero segnarsi sul calendario, dal momento che sono previste delle sanzioni per chi non si adeguerà alle nuove disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015, n. 162. Ricordiamo che l’APE è in sostanza un documento utile a misurare la quantità di energia che annualmente viene consumata o che comunque è necessaria per l’utilizzo standard di un edificio, considerando quindi il riscaldamento invernale, il raffreddamento in estate e la produzione di acqua calda sanitaria. Ma quali sono le novità rispetto a questa certificazione?

L’Attestato di Prestazione Energetico sarà unico per tutto il territorio nazionale e seguirà una metodologia di calcolo omogenea alla quale le regioni dovranno adeguarsi nei prossimi due anni. Anche le classi energetiche non saranno più le stesse, passando dalle 7 tradizionali a 10, ovvero dalla A4 (considerata la più efficiente) alla G (la peggiore). Il certificato si comporrà di cinque pagine, suddivise in due parti: la prima più generica e di facile comprensione anche per non addetti ai lavori. Qui verrà indicata la classe energetica dell’immobile, l’indice di prestazione energetica globale (da energia non rinnovabile e rinnovabile) e verranno fornite alcune raccomandazioni per migliorare l’efficienza dell’edificio. La seconda parte conterrà invece informazioni più tecniche, che serviranno ai certificatori per una conoscenza più approfondita dell’immobile.

Nel documento sarà indicata la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile: quest’ultimo fattore determinerà appunto la classe energetica degli edifici, insieme con la qualità energetica del fabbricato (ossia la capacità di contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento) e i valori di riferimento (ad esempio i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti). Ai fini dell’esame di efficienza, oltre alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria (verificati già con il vecchio Attestato di Certificazione Energetica) verranno esaminati anche la climatizzazione estiva e la ventilazione meccanica, quando presenti, e il documento dovrà riportare inoltre l’emissione di anidride carbonica e l’energia esportata.

APE, dal 1 ottobre nuove regole semplificate con la firma digitale